1. La presente legge disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli definiti di quarta gamma ai sensi dell'articolo 2 destinati all'alimentazione umana.
1. Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati, pronti per il consumo tal quali o previa cottura che, dopo la raccolta, sono stati sottoposti a un processo di trasformazione seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.
1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, con l'eventuale aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi, in contenitori di peso e di dimensioni diversi.
2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti nelle catene commerciali tradizionali o mediante distributori automatici, purché siano rispettati i parametri igienico-sanitari stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.
1. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, definisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo, delle acque destinate al lavaggio, del confezionamento e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, nonché le informazioni fondamentali che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.